All’ordine del giorno del
consiglio comunale di giovedì 21 novembre 2013 c’è una proposta di
deliberazione con la quale l’amministrazione intende tornare al regime Tarsu
revocando regolamento e tariffe Tares approvate lo scorso luglio.
Il ‘passaggio’
è consentito da una norma di recente approvazione: l’art.5, comma 4-quater del D.L. n. 102/2013 “Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni
e di trattamenti pensionistici” così come convertito in legge in data 28/10/2013 (L. n. 124/2013)
che permette ai Comuni di determinare i costi del servizio rifiuti e le
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno (Tia o Tarsu).
A
San Giovanni questo ritorno rischia di produrre degli effetti negativi sulla già
pesante pressione tributaria. Con questa manovra infatti (come risulta dai dati
contabili contenuti nella seconda proposta di deliberazione in discussione
relativa all’approvazione dell’assestamento generale del bilancio) il gettito
della Tarsu 2013 aumenta rispetto a quanto si sarebbe incassato con la Tares di
euro 128.636,74, nonostante
il costo del servizio di gestione di rifiuti resti invariato rispetto alle
previsioni.
L’aumento è motivato dal
fatto che il Comune continua ad applicare alla Tarsu l’addizionale ECA che la
Tares ha eliminato.
La proposta
di deliberazione è corredata dei pareri
favorevoli del revisore dei conti e della responsabile del servizio finanziario
datati 12 novembre 2013.
Il 13
novembre 2013, però, il Ministero dell’Economia e della Finanze con risposta scritta in Commissione Finanze della Camera ad una precisa interrogazione del deputato Giovanni
Paglia di SEL ha escluso, tra l’altro, la possibilità per il Comune che decide
di tornare alla Tia o alla Tarsu di continuare ad applicare il medesimo regime
di prelievo vigente nel 2012 che prevedeva anche imposte (come l’IVA per la Tia)
ed addizionali (come l’ECA per la Tarsu). I Comuni in pratica possono determinare
i costi e le tariffe del servizio rifiuti applicando i criteri e le aliquote
Tarsu 2012 al posto di quelli introdotti dalla Tares, ma non possono
appesantire il tributo con ulteriori balzelli che la Tares ha definitivamente abrogato.
Dato
che il costo del servizio di gestione dei rifiuti non è aumentato e risulta comunque
coperto, occorre pertanto eliminare dalla previsione del gettito Tarsu 2013 l’importo
derivante dall’applicazione dell’addizionale ECA per euro 128.636,74 in quanto non
dovuto. In caso contrario, il Comune si espone al rischio di futuri e
giustificati ricorsi da parte dei cittadini.
Non è
accettabile aumentare ulteriormente le già pesanti tasse per i rifiuti (comunque
in aumento rispetto al 2012) per coprire con i maggiori proventi altri buchi di
bilancio (determinati per esempio da minori entrate derivanti da oneri di
urbanizzazioni).
Per queste
ragioni chiediamo che le proposte di deliberazione in discussione vengano ritirate
o modificate tenendo conto delle recentissime indicazioni del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
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