lunedì 11 aprile 2011

DI VARIANTE IN VARIANTE ...

La questione delle varianti al P.R.G. che l'Amministrazione si ostina ad approvare a getto continuo nonostante sia in corso d'adozione il Piano Strutturale Comunale ha suscitato un interessante dibattito sul post "Ventriteesimo consiglio" che riproponiamo pubblicando in coda anche un contributo inviato qualche giorno fa per mail da Sergio Funelli.



A proposito di "La legge lo consente La gente lo chiede"


L.R. 20/2000 art. 41 (norme transitorie e finali) comma 4 bis. Nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge, i Comuni possono predisporre UN’UNICA variante specifica al PRG, che presenti carattere di urgenza, per comprovate ragioni di interesse pubblico, e che risulti conforme al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. La variante è esaminata dalla conferenza di pianificazione, congiuntamente alla documentazione attinente al piano strutturale. Essa può essere adottata ed approvata, ai sensi del previgente articolo 14 della legge regionale n. 47 del 1978, a seguito della conclusione della conferenza di pianificazione e della stipula dell'accordo di pianificazione e tenendo conto dei contenuti dell'accordo stesso. Proviamo ad interrogare su cio? Anonimo 01 aprile 2011 11:05


Bisogna tenere presente che il nostro PSC è già stato elaborato, la conferenza si è chiusa e l'accordo è stato sottoscritto il 14 aprile 2009. Insomma, forse prima all'approvazione del PSC vale il comma 2 dello stesso art.41 della l.r.20/2000: "2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46; b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata; d) i programmi pluriennali di attuazione; e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati." Anonimo, 01 aprile 2011 19:04


Voglio essere più esauriente. A) quanto riportato nell'intevento dell' 1 aprile, ovvero che "il nostro PSC è già stato elaborato, la conferenza si è chiusa e l'accordo è stato sottoscritto il 14 aprile 2009" è la certificazione del fatto che ci troviamo non nel comma 2 ma nell'alveo del comma 4bis ovvero "Nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge (LR 20/2000)". Non a caso il comma 4 bis prosegue richiedendo "coerenza con il documento preliminare". L'art 41, trattando le norme transitorie, con i commi da 1 a 4bis norma le fasi di avvicinamento all'applicazione della legge stessa partendo dalla più lontana comma 1 attuazione PRG vigenti; poi il comma 2 citato nell'intervento del 1mo aprile che consente varianti ma limitate nella quantità ad una percentuale delle previsioni PRG vigenti; segue il comma 3 che consente varianti finalizzate ad edifici di pubblica sicurezza; poi ancora il comma 4 che indica nel 2005 il termine massimo per alcuni tipi di varianti ed infine il 4bis dove le attività di adeguamento alla legge 20/2000 sono già attivate e non si può operare che una sola volta (e in coerenza con il futuro PSC) con le vecchie normative. Difatti, come fatto notare da Mente Locale ed espresso chiaramente dalla norma, non ha senso pensare il nuovo assetto complessivo del territorio e poi procedere a spizzichi e bocconi a richiesta come il Jukebox. Un altra prova che il buon senso di certe minoranze può dimostrare più cultura di governo di alcune maggioranze. Anonimo, 04 aprile 2011 17:25


Buon giorno, con riferimento al dibattito (varianti SI varianti NO) in corso nei commenti al post 23esimo Consiglio, ho richiesto al competente Dirigente della Provincia un contributo qualificato in merito alla norma applicabile. Lo spirito di questo intervento è quello di fornire una “certezza normativa” che lascia intonse le valutazioni di ordine politico, dato che non è mia intenzione sostenere tesi, favorevoli o contrarie, all’opportunità politica di fare varianti con la procedura del PSC aperta. Segue parere Dott. Francesco Bosco Dirigente Urbanistica Provincia di Rimini. “Prima dell'approvazione del PSC vale il comma 2 dell'art.41 della l.r.20/2000. 2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:


a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;


b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;


c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;


d) i programmi pluriennali di attuazione;


e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati."


Il comma 4 bis a cui si fa riferimento nasce dalla necessità di chiarire una diversa interpretazione da parte del TAR Emilia-Romagna, secondo cui l’articolo 41, comma 1, stabilisce una sorta di ultrattività del PRG, di modo che lo stesso troverebbe piena applicazione fino all’approvazione di tutti e tre i nuovi strumenti (sent n. 609 del 2006). Con l’art. 57 della legge n. 6 il legislatore regionale ha stabilito l’interpretazione autentica del citato art. 41, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, precisando che le singole previsioni del PRG sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC. L’entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comporta, dunque, la perdita di efficacia di quelle previsioni del PRG che risultino con essi incompatibili ovvero che siano espressamente dichiarate superate dalla nuova disciplina.


Occorre sottolineare che, poiché i nuovi strumenti dettano una disciplina totalmente nuova dei sistemi ed elementi territoriali precedentemente regolati dal PRG, il confronto non può essere portato sulla singola disposizione; di modo che si deve considerare superata ogni disposizione attinente ad un determinato contenuto pianificatorio qualora lo stesso sia stato diversamente disciplinato dai nuovi strumenti di pianificazione.


Pertanto, se si considera anche l’obbligo della contestuale adozione e approvazione del PSC e del RUE, si rileva che, di norma, solamente alcune tematiche residuali del PRG possono rimanere efficaci, avendo l’insieme dei due strumenti generali: definito il sistema dei vincoli e delle tutele; stabilito le nuove perimetrazioni relative alla classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; previsto a quali dotazioni territoriali, infrastrutture della mobilità e servizi sono subordinati i nuovi insediamenti; fissato i limiti e condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale cui devono essere comunque subordinate le future previsioni del POC; dettato la disciplina particolareggiata delle trasformazioni edilizie realizzabili per intervento diretto in tutto il territorio comunale; ecc.


Il PRG, di conseguenza, può essere suscettibile di immediata attuazione per quelle previsioni che risultino conformi alle previsioni del PSC e del RUE appena richiamate, e a condizione che siano già presenti le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale fissate da detti piani per gli ambiti interessati dalla trasformazioni e che sia prevista e disciplinata dal piano attuativo la contemporanea realizzazione e attivazione dell’insieme delle dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità, richieste dai medesimi piani generali per gli ambiti di riferimento in quanto connesse agli interventi di trasformazione ammissibili.


Con riferimento a tale contesto il comma 4 bis introduce la possibilità di apportare variante al PRG alle condizioni[non dell'"incriminato" art. 15 l.r. 47/78 ex lett. b co. 2 art. 41 l.r. 20/2000 ma] dell' art. 14 l.r. 47/78 cioè variante generale: si è parlato nell'occasione anche di "riesumazione" della legge 47/78 perchè anzichè mandare la vecchia legge in soffitta, dopo 10 anni, dove non basta il ricorso alla variantina, c'è anche la possibilità della rivisitazione del piano intero. Sergio Funelli, 6 aprile 2011 mail

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma non si era detto che l'incarico a Cenci era a costo zero? Esiste una delibera con cui è stato affidato questo incarico? e cosa dice a proposito del compenso?

Anonimo ha detto...

scusate, io mangio maccaroni, vado al bar, e di tutto quello riportato non ho capito nulla. qualcuno può riassumere in termini comprensibili al popolo ?

grazie